La Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo del 31/3/2004 recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, prevede che entro maggio del 2011 se una azienda desiderasse attribuire proprietà medicinali ad un suo prodotto fitoterapico dovrebbe adeguarsi alle norme previste per i farmaci allopatici.
Diverso è il caso dell'integratore alimentare a base di fibre ed estratti vegetali atto a sostenere e ottimizzare le funzioni fisiologiche dell'organismo e che quindi non è farmaco ed è regolamentato dalla DIRETTIVA COMUNITARIA 2002/46/CE
LEGGI LE OPINIONI
L'alliance for Natural Health (ANH) ha sollevato preoccupazione che l’obbligo di attuazione della DIRETTIVA 2004/24/CE a partire dalla seconda metà del 2011 possa mettere al bando la maggior parte delle erbe medicinali tradizionali, particolarmente quelle di tradizione orientale.
Vai al sito ANH:
http://www.anh-europe.org/campaigns/protect-traditional-medicinal-cultures
La Federazione Erboristi Italiani precisa che le disposizioni della DIRETTIVA 2004/24/CE non si applicano alle erbe utilizzate con finalità salutistico-fisiologiche ma esclusivamente per quelle necessarie a finalità terapeutiche.
Vai al sito della Federazione Erboristi Italiani:
http://www.feierboristi.org/direttivo/areadownload/149%20-%2049%20FEI%20-%2007.10.10%20Comunicato%20stampa%20FEI.pdf
Leggi l'articolo del Dr. Luca Avoledo:
Fitoterapia ed erboristeria: le novità della direttiva 2004/24/CE
Facciamo il punto sulla direttiva europea riguardante i medicinali vegetali tradizionali, che sta allarmando molti consumatori e anche professionisti del settore. http://guide.supereva.it/fitoterapia/interventi/2010/10/fitoterapia-ed-erboristeria-le-novita-della-direttiva-200424ce
Leggi l’interrogazione presentata alla Commissione parlamentare da Sonia Alfano
http://www.soniaalfano.it/blog/2010/11/01/erbe-medicinali-tradizionali-e-chiarimenti-su-attuazione-direttiva-200424ce/
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22/01/11
Circolare n. 2 del 25 novembre 2004, Ministero della Salute
Circolare n. 2 del 25 novembre 2004
(Ministero della Salute)
Con la circolare 18 luglio 2002, n. 3, il Ministero della salute ha esteso, per finalita', essenzialmente conoscitive, connesse ad esigenze di salute pubblica, la procedura di notifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, anche ai prodotti,
gia' presenti sul mercato, caratterizzati da ingredienti esclusivamente erboristici, aventi finalita' salutistiche e privi delle finalita' proprie dei medicinali. In pratica, si e' trattato dello stesso meccanismo gia' applicato agli integratori a base nutrizionale o a base di estratti vegetali addizionati con nutrienti.
(Ministero della Salute)
Con la circolare 18 luglio 2002, n. 3, il Ministero della salute ha esteso, per finalita', essenzialmente conoscitive, connesse ad esigenze di salute pubblica, la procedura di notifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, anche ai prodotti,
gia' presenti sul mercato, caratterizzati da ingredienti esclusivamente erboristici, aventi finalita' salutistiche e privi delle finalita' proprie dei medicinali. In pratica, si e' trattato dello stesso meccanismo gia' applicato agli integratori a base nutrizionale o a base di estratti vegetali addizionati con nutrienti.
Direttiva 2002/46/CE recepita con D.L.vo n. 169 del 21/5/2004
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 12/07/2002 pag. 0051 - 0057
Recepita con D.L.vo n. 169 del 21/5/2004
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 12/07/2002 pag. 0051 - 0057
Recepita con D.L.vo n. 169 del 21/5/2004
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
DIRETTIVA 2004/24/CE - recepita in Italia con D.vo n. 219 del 24 aprile 2006
Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 30/04/2004 pag. 0085 - 0090
Recepita in Italia con il D. L.vo n. 219 del 24 aprile 2006
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 30/04/2004 pag. 0085 - 0090
Recepita in Italia con il D. L.vo n. 219 del 24 aprile 2006
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
30/01/10
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE ERBORISTICO
Leggi che regolano il settore
1. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali da cui ottenere i prodotti erboristici sono classificati, secondo i criteri stabiliti dai commi 2 e 3, nelle tabelle A e 8, allegate alla presente legge. Le tabelle possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 16.
2. La tabella A elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, droghe, altri prodotti naturali a esclusiva utilizzazione farmacologica e terapeutica la cui vendita al dettaglio è riservata al farmacista in farmacia.
3. La tabella B elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime per i prodotti erboristici. La vendita al dettaglio dei prodotti indicati dalla tabella B è riservata al farmacista o all'erborista.
- T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 (e relativi regolamenti),
- Legge 6 gennaio 1931, n. 99
- Legge approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta n° 633 di giovedì 2 dicembre 1999
- Circolare "Aniasi" n. 1 del 8 gennaio 1981, Ministero della Sanità, Direzione Generale del Servizio FarmaceuticoCircolare del 8 gennaio 1981 n° 1
1. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali da cui ottenere i prodotti erboristici sono classificati, secondo i criteri stabiliti dai commi 2 e 3, nelle tabelle A e 8, allegate alla presente legge. Le tabelle possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 16.
2. La tabella A elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, droghe, altri prodotti naturali a esclusiva utilizzazione farmacologica e terapeutica la cui vendita al dettaglio è riservata al farmacista in farmacia.
3. La tabella B elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime per i prodotti erboristici. La vendita al dettaglio dei prodotti indicati dalla tabella B è riservata al farmacista o all'erborista.
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